Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
Sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività quali, ad esempio:
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui al Decreto ministeriale 12/03/2019.
Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del Codice civile, art. 2135, com. 3 , se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Il Decreto ministeriale 12/03/2019, art. 2, com. 1 definisce:
- le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. L’attività deve essere svolta in ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico
- le caratteristiche che devono possedere gli alimenti in abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
È istituito dalla Giunta regionale l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
Possono iscriversi nell'elenco gli operatori che hanno i requisiti previsti dal Decreto ministeriale 12/03/2019, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.