Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra

Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra

Sono considerate armi (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 44 e 45):

  • tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde
  • i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata
  • i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata
  • i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300
  • le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione
  • le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri
  • le armi denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte
  • gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono invece considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 31 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dal Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 47.

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:58.06