I mutamenti di destinazione d'uso di immobili che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. I mutamenti devono però essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 2).
Le uniche eccezioni previste sono i mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (soggetti a permesso di costruire) e le limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1).
Approfondimenti
Se la destinazione d’uso è modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, si dovrà versare l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, calcolato per differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione (Legge regionale 11/03/2005, n. 15, art. 52, com. 3).