Le case funerarie sono strutture presso le quali collocare, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione e dove sono svolte attività di imbalsamazione, tanatocosmesi, custodia ed esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.
Presso le case funerarie possono, inoltre, essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.
Le case funerarie possono essere gestite da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70-bis, com. 3.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le dotazioni strutturali e impiantistiche delle case funerarie devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Oltre a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, le case funerarie devono disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali previsti dal Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70-bis e dal Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4:
- in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati a ospitare le salme e i feretri, di locali destinati a ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui al Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, all. I
- sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione
- se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie
- l'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.
Le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali (Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, art. 10).
Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.
Il numero di feretri in custodia non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% e arrotondato per eccesso.
Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.