Subentrare nel contratto di locazione

Subentrare nel contratto di locazione

Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:

  1. coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
  2. figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
  3. ascendenti
  4. altri discendenti
  5. collaterali fino al terzo grado
  6. affini sino al secondo grado
  7. persone non legate da vincoli di parentela e affinità 

presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024 14:07.03